MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti a sostegno del ricorso sono fondati, e pertanto quello indicato con la lettera m) rimane assorbito.
- Ed invero per quanto attiene alla censura indicata con la lettera b) la Corte di appello ha messo in evidenza che il ricorso alla forza da parte dei tutori dell'ordine in caso di fuga deve presupporre l'assoluta necessità, e che questa non si configurava nel caso concreto. Tale assunto non è esatto.
Orbene questa Corte rileva che le norme del diritto comunitario, ancorché non recepite espressamente nell'ordinamento nazionale dei paesi membri, tuttavia allorquando siano in contrasto con quelle del diritto interno, indubbiamente hanno forza cogente, e nell'ipotesi in specie si confìgurava, fra l'altro, anche la fuga, senza che i tutori dell'ordine potessero procedere all'arresto dei rapinatori, facendo a meno della forza. Al riguardo infatti, come è noto, la Corte costituzionale ha statuito che "risponde alla logica del sistema comunitario che i regolamenti della Cee, - sempreché abbiano completezza di contenuto dispositivo, quale caratterizza di regola le norme intersoggettive -, come fonte immediata di diritti ed obblighi sia per gli Stati sia per i loro cittadini in quanto soggetti della Comunità, non debbano essere oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possano comunque differirne o condizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarli, anche parzialmente. E qualora uno di questi regolamenti comportasse per lo Stato la necessità di emanare norme esecutive di organizzazione dirette alla ristrutturazione o nuova costituzione di uffici e servizi amministrativi, ovvero provvedere a nuove o maggiori spese, prive della copertura finanziaria richiesta dall'articolo 81 della Costituzione, mediante le opportune variazioni di bilancio, è ovvio che l'adempimento di questi obblighi da parte dello Stato non potrebbe costituire condizione o motivo di sospensione dell'applicabilità della normativa comunitaria, la quale, quanto meno nel suo contenuto intersoggettivo, entra immediatamente in vigore" (vedi sentenza 183/73 (up) Massima 0006959). E così pure: "i regolamenti emanati dagli organi della Cee ai sensi dell'articolo 189 del Trattato di Roma appartengono all'ordinamento proprio della Comunità: il diritto di questa e il diritto interno dei singoli Stati membri possono configurarsi come sistemi giuridici autonomi e distinti, ancorché coordinati secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dal Trattato. Esigenze fondamentali di eguaglianza e di certezza giuridica postulano che le norme comunitarie, - non qualificabili come fonte di diritto internazionale, nel di diritto straniero, nel di diritto interno dei singoli Stati -, debbano avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli stati membri, senza la necessità di leggi di recezione e adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della Comunità, sì da entrare ovunque contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione uguale ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari" (vedi Corte costituzionale, sentenza 183/73 (up) massima 0006958).
Fatta questa premessa, non v'ha dubbio quindi che nel caso in specie la norma di cui all'articolo 2, n. 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo adottata in data 4 novembre 1950, secondo la quale è legittimo l'uso delle armi anche quando si tratti di effettuare un regolare arresto non poteva non trovare applicazione, con la conseguenza che legittimamente Fusi aveva esploso i colpi con la pistola di ordinanza, al fine di bloccare la fuga spericolata dei rapinatori e assicurarli alla giustizia e recuperare il bottino. Su tale punto dunque la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
Tali considerazioni peraltro sono assorbenti tutte le altre doglianze come dianzi prospettate.
ometto gli altri motivi ma che trovi nel link, sia chiaro cosi puoi anche tu esaminarli, ma come dicevo basta anche solo il primo ma ad abundantiam la corte argomenta anche gli altri motivi di rinvio respingendo le motivazioni restrittive del 53 c.p. della corte di appello, ma arriviamo alla fine.
Ne deriva che la sentenza impugnata da Fusi va annullata senza rinvio, trattandosi di persona non punibile per uso legittimo delle armi, in ordine ad entrambi i reati contestati.