"Il decreto-legge non può essere applicato nel Lazio. Perchè il Lazio, a differenza della Lombardia, ha varato una sua legge elettorale e dunque, sulla base del nuovo titolo V della Costituzione, da quel momento lo Stato non ha più i poteri per intervenire. La riforma del Titolo V della Costituzione e diverse sentenze della Consulta indicano che la legge elettorale laziale è di competenza regionale. Su questa materia è intervenuto il governo con un decreto legge, inapplicabile nel Lazio per le ragioni sopra esposte"
"Abbiamo evidenziato - ha spiegato il legale del PD- che nessun deposito può essere effettuato oggi, in particolare quello del PdL. E questo per tre motivi: il primo è che nel Lazio si applica le legge regionale elettorale 2/2005 che non è interessata dal dl. Quindi non c'é nessuna novità legislativa che regoli il procedimento che la Commissione è tenuta ad applicare, perché la competenza è regionale". Il secondo motivo - ha proseguito l'avvocato Pellegrino- è che anche se si applicasse il PdL non ha i presupposti di cui alla norma. Dovevano essere presenti in Tribunale entro le 12 con la prescritta documentazione. Ma nel famoso pacco non sappiamo cosa sia contenuto ma per loro stessa ammissione non conteneva tutto il necessario. Per altro il pacco alle ore 17 del 27 febbraio è stato da loro stessi portato via e dopo due ore mezza, cioé alle 19,30, hanno portato della documentazione presso presso il Comando provinciale dei carabinieri. Tutto ciò è a verbale. Di conseguenza - ha spiegato - non è in nessun modo dimostrabile che ciò che era stato abbandonato nel Tribunale corrisponda a quanto portato in seguito ai carabinieri. Il terzo motivo - ha proseguito l'avvocato Pellegrino - è che la Commissione elettorale ha già consumato il suo potere in tema di ammissione delle liste, tanto é vero che ha già effettuato il sorteggio per la posizione sulla scheda. Il dl che non incide sulla legge regionale che regola il procedimento non attribuisce alcun potere alla Commissione a tornare sulle fasi concluse. Inoltre il divieto della Commissione di tornare indietro sui propri atti è pacifico - ha concluso l'avvocato del PD - ed è stato infatti confermato dalla decisione del Tar della Lombardia sul caso Formigoni".
Ovviamente l'interpretazione è di parte. Mi chiedo e vi chiedo se ci siano i fondamenti giuridici per giustificare una posizione del genere.