Orbene, in caso di modifica unilaterale l’articolo 70, comma 4 del Codice
prevede che il recesso avvenga senza penali e costi di disattivazione. Pertanto, in caso di
pagamenti rateali, l’utente che a causa della modifica unilaterale recedesse dal contratto,
dovrebbe continuare a pagare con modalità rateale, fatta salva la facoltà di scegliere di
saldare il residuo in un'unica soluzione. In caso contrario, infatti, se l’operatore facesse
discendere dal recesso anticipato determinato dalla sua modifica unilaterale l’onere
dell’utente di pagare in un’unica soluzione le rate residue,
tratterebbe il diritto di recesso
di cui al citato articolo 70, comma 4 del Codice alla stregua di un inadempimento
contrattuale. Nella sua comunicazione TIM inverte lo stato delle cose e pone a
carico dell’utente l’onere di confermare quanto è già previsto dall’accordo tra le parti,
dovendo in mancanza di comunicazione pagare tutte le rate residue in un’unica soluzione.
In questo modo, evidentemente,
TIM indica come soluzione di default un’ipotesi
contraria al citato articolo 70, comma 4, che si traduce in un aggravio dell’esercizio del
diritto di recesso