Quote Originally Posted by Jarsil View Post
Toh, dal codice penale militare di guerra:
Art. 25.
Luogo di esecuzione della pena di morte (1).
Durante lo stato di guerra, la pena di morte è eseguita nel luogo determinato dal comando dell'unità, presso cui è costituito il tribunale che pronunciò la sentenza; salvo che la legge disponga altrimenti.
(1) Pena soppressa per i delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra (art.1, primo comma, D.L. 22. 01. 948, n. 21). L'art. 1 della legge 13.10.94, n. 589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.
Bono, nel caso mi farò meno remore a scappare sul turchino

Resto cmq dell'idea che i dittatori vadano uccisi, probabilmente sarebbe stato più furbo scaricargli una raffica nel petto quando l'hanno trovato nel buco...