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Thread: Leggevo il corriere...

  1. #46
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    lool non per fare polemica ma volevo i link per capire il capo di imputazione contestato a prodi e in che modo la "derubricazione" lo avesse tratto di impaccio, e non credo potesse intendersi questa richiesta come link a codici commentati ( chissà, forse de panorama )
    Il favor che l'ha salutata riguarda proprio il problema della indeterminatezza , ed è esclusivamente a quello che mi riferivo , non certo potevo riportare opinioni di dottrina sul caso specifico ( leggi: di prodi)
    Per quel che riguarda la Corte , posso risponderti con l'antico adagio : roma locuta , causa finita, quantomeno nel nostro ordinamento ( sia che ci piaccia quello che ha detto, sia che no, poi nel merito posso anche essere d'accordo eh) . In ogni caso non posso non rilevare che il giudice puo' chiedere alla corte di pronunciarsi e che la sentenza che citi fu dichiarata inammissibile e manifestamente infondata (ogni pronuncia ovviamente " in parte qua "), quindi l'argomento a contrario che fosse di dubbia legittimità è deboluccio...
    Pero' la mia domanda era molto piu' puntuale ( e, ripeto, LUNGI ANNI LUCE dal far polemica, nel senso che non mi stupirebbe na scagazzata pro prodi) , ovvero il capo di imputazione ascritto a prodi ...solo cosi' posso confrontarlo con nuovo testo e vedere se hai ragione
    edit : rileggendo ho colto parte della risposta quando ti riferisci alla prescrizione...ovviamente stiamo parlando di cassazione no ? perchè se non è cosi' prima o poi sarebbe cmq finita in que modo, basti pensare al nano
    Last edited by ulciscar; 7th February 2008 at 23:05.

  2. #47
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    Quote Originally Posted by ulciscar View Post
    lol non per fare polemica ma volevo i link per capire il capo di imputazione contestato a prodi e in che modo la "derubricazione" lo avesse tratto di impaccio, e non credo potesse intendersi questa richiesta come link a codici commentati ( chissà, forse de panorama )
    Il favor che l'ha salutata riguarda proprio il problema della indeterminatezza , ed è esclusivamente a quello che mi riferivo , non certo potevo riportare opinioni di dottrina sul caso specifico ( leggi: di prodi)
    Per quel che riguarda la Corte , posso risponderti con l'antico adagio : roma locuta , causa finita, quantomeno nel nostro ordinamento ( sia che ci piaccia quello che ha detto, sia che no, poi nel merito posso anche essere d'accordo eh) .
    Pero' la mia domanda era molto piu' puntuale ( e, ripeto, LUNGI ANNI LUCE dal far polemica, nel senso che non mi stupirebbe na scagazzata pro prodi) , ovvero il capo di imputazione ascritto a prodi ...solo cosi' posso confrontarlo con nuovo testo e vedere se hai ragione
    edit : rileggendo ho colto parte della risposta quando ti riferisci alla prescrizione...ovviamente stiamo parlando di cassazione no ? perchè se non è cosi' prima o poi sarebbe cmq finita in que modo, basti pensare al nano
    ti ripeto per il capo d'imputazione google e' tuo amico: romano prodi, cirio abuso d'ufficio, presidenza iri , tutti o solo alcuni ed hai da divertirti non e' sensazionalismo e' storia.
    Su fatto che vuoi vedere se ho ragione, non sono solito scrivere per dare fiato alle trombe parlo solo di quello che conosco, in genere.
    La risposta puntuale te l'ho data:
    alla tua affermazione che era una riforma salutata da dottrina e giurisprudenza, no, non e' stato cosi anzi gli stessi codici commentati partono proprio dalle divergenti vedute degli operatori del diritto, avvalorate poi dalle pronunce della C.Cost.
    Fu unanime, invece, il consenso politico eccezion fatta, come ti ripeto, di AN e Rc

    infine non capisco cosa c'entra la prescrizione con la cassazione, la prescrizione puo' essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, non importa se un processo e' dinnanzi alla cassazione o in primo grado, mi sa che ti confondi

    edit:
    visto ora questo
    Quote Originally Posted by ulciscar View Post
    In ogni caso non posso non rilevare che il giudice puo' chiedere alla corte di pronunciarsi e che la sentenza che citi fu dichiarata inammissibile e manifestamente infondata (ogni pronuncia ovviamente " in parte qua "), quindi l'argomento a contrario che fosse di dubbia legittimità è deboluccio...
    ci sono sentenze ergo non puoi per nulla affermare che la questione era infondata ed inammissibile, semmai l'opposto se c'e' una sentenza della corte non può essere inammissibile o manifestatamente infondata, quello lo dichiara il giudice a quo:
    e' il giudice del procedimento nel quale viene sollevata la questione che sonda la infondatezza e l'ammissibilita della domanda, insieme al terzo requisito di non poter dirimere la controversia senza una pronuncia della corte.
    Se ci sono sentenze della corte, evidentemente, non era ne infondata ne irrilevante, tali requisiti non vengono mai dichiarati dalla Corte C. ne gli "arrivano" questioni "infondate o inammissibili", tale attività viene svolta dal giudice nel giudizio incidentale.
    Puoi affermare che la corte non ha ravvisato l'asserita incostituzionalità, ne mi sembra di fare diversamente, infatti io mi limito a dire che elegantemente ha giocato sulla temporaneità dell amnistia, temporaneità non ravvisabile in un provvedimento di modifica legislativo duraturo, ma di fatto non si e' pronunciata sul fatto molto piu importante se tale riforma di fatto rendeva non punibili determinati rei operando _come_ un amnistia, ma giammai puoi affermare che la questione era infondata o inammissibile, c'e' una differenza enorme, nel secondo caso nemmeno si pronuncia per il filtro del giudice a quo.
    Stai fresco se la corte dovesse pronunciarsi sulla infondatezza ed inammissibilita' di ogni asserita incostituzionalita' che viene ravveduta... e negli esigui casi in cui capita viene emessa un ordinanza, non gia una sentenza: art. 26 legge 87 del 1953 - la corte dichiara la manifesta infondatezza con ordinanza nei casi in cui si prendano in esame questioni riformulate negli stessi termini e motivi di altre gia dichiarate infondate o questioni che sebbene formulate con termini e motivi nuovi siano nella sostanza identiche ad altre su cui si e' gia pronunciata.
    Queste sono le basi del giudizio della corte costituzionale.
    Last edited by McLove.; 7th February 2008 at 23:51.
    Non ho mai rivolto a Dio altro che una preghiera, molto breve: "Dio, rendi ridicoli i miei nemici". E Dio l'ha esaudita. -Voltaire-

  3. #48
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    Quote Originally Posted by Hador View Post
    infatti, vallo a raccontare ai nonni imprigionati e pestati dai fascisti la bontà dell'allegro coltivatore mussolini. Ma prestami il gomito...
    Se parli con mia nonna la prima cosa che ti dice e' "Se ci fosse ancora il Duce queste cose non sarebbero successe"
    Classe 1911

    Scherzi a parte (anche se e' vero eh ) massima solidarietà ai tuoi nonni per queste cose

  4. #49
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    Quote Originally Posted by Mosaik View Post
    Se parli con mia nonna la prima cosa che ti dice alla minima cosa che succede e' "Se ci fosse ancora il Duce queste cose non sarebbero successe"
    Classe 1911
    Scherzi a parte (anche se e' vero eh ) massima solidarietà ai tuoi nonni per queste cose
    La tu nonna ha 170 anni.




    And many more lol

  5. #50
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    Quote Originally Posted by Arthu View Post
    La tu nonna ha 170 anni.
    97 ed e' il doppio piu' arzilla di me
    "Andiamo a fare una passeggiata?"
    "No dai nonna sono stanco"
    ""
    "Ok andiamo"...

    Sembro io il vecchio invece che lei solitamente

  6. #51
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    Quote Originally Posted by McLove. View Post
    ti ripeto per il capo d'imputazione google e' tuo amico: romano prodi, cirio abuso d'ufficio, presidenza iri , tutti o solo alcuni ed hai da divertirti non e' sensazionalismo e' storia.
    Su fatto che vuoi vedere se ho ragione, non sono solito scrivere per dare fiato alle trombe parlo solo di quello che conosco, in genere.
    La risposta puntuale te l'ho data:
    alla tua affermazione che era una riforma salutata da dottrina e giurisprudenza, no, non e' stato cosi anzi gli stessi codici commentati partono proprio dalle divergenti vedute degli operatori del diritto, avvalorate poi dalle pronunce della C.Cost.
    Fu unanime, invece, il consenso politico eccezion fatta, come ti ripeto, di AN e Rc
    infine non capisco cosa c'entra la prescrizione con la cassazione, la prescrizione puo' essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, non importa se un processo e' dinnanzi alla cassazione o in primo grado, mi sa che ti confondi
    eh, lo so che c'è google ma sono strapigro, e visto che sei sempre diligentissimo di info in sto senso speravo lo facessi te....se manko te c'hai voja pace, rimarrò col mio dubbio .
    SUl fatto che "voglio vedere se c'ho ragione" , mika ho detto che scrivi per dare fiato alle trombe, non piccarti, ho solo scritto che per CAPIRE e STABILIRE quello che dici dovrei legger l'imputazione precisa e poi decidere....se mi rispondi che me devo fidare pace, su daoc magari pure pure quando il tuo scudo me spalleggiava ma qui siamo in ambito troppo diverso lol ( e non parlo di dolo, parlo anche del fatto che potresti non ricordare bene eh)
    Sulla dottrina e giurisprudenza non ho mai parlato di unanimità, non esiste ramo del diritto dove non vi siano divergente tra dottori, non rileggere ad usum delphini le mie affermazioni, è una cosa che a entrambi non piace no ?
    Mi riferivo semplicemente all'indeterminatezza, abusare del proprio ufficio non significa nulla...quanto alla corte già te l'ho scritto sopra, inammissibile e manifestamente infondata.
    Sulla prescrizione tu mi hai detto che è stata abbassata ( ma si parlava di prodi e di leggi ad personam ) quindi, se come dici te è stato assolto per la riforma ( il fatto non è previsto dalla legge come reato) il richiamo ad essa è inconferente, visto che il 129 cpp la mette dopo no ?
    In ogni caso volevo dire ( si, in effetti non sono stato molto chiaro ) che se la prescrizione ( ma a quanto dici te non è stato un problema di estinzione del reato) fosse stata dichiarata prima della cassazione (aiutando prodi , poichè i tempi di prescrizione erano diminuiti) , non sarebbe un vantaggio poi grande, visto che , senza riforma, la prescrizione sarebbe stata raggiunta solo piu' tardi ( ovvero in cassazione ) .

  7. #52
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    Quote Originally Posted by ulciscar View Post
    quanto alla corte già te l'ho scritto sopra, inammissibile e manifestamente infondata.
    leggi il mio edit in risposta che qua ti riassumo:

    parliamo di sentenze non di ordinanze, cioe' l'atto con cui si dichiara l'infondatezza ed inammissibilita', e le sentenze sono di accoglimento o di rigetto
    Puoi dire non ravvedeva una incostituzionalita', ma non si puo parlare di infondatezza o inammmissibilita'. Tale filtro viene fatto dal giudice a quo, del giudizio incidentale o dalla stessa corte ma con ordinanza, la presenza di "sentenza" non rende possibile infondatezza e inammissibilita'
    Last edited by McLove.; 7th February 2008 at 23:54.
    Non ho mai rivolto a Dio altro che una preghiera, molto breve: "Dio, rendi ridicoli i miei nemici". E Dio l'ha esaudita. -Voltaire-

  8. #53
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    Quote Originally Posted by McLove. View Post
    leggi il mio edit in risposta
    parliamo di sentenze non di ordinanze, cioe' l'atto con cui si dichiara l'infondatezza ed inammissibilita', e le sentenze sono di accoglimento o di rigetto
    già , i so bene che trattasi di due cose diverse, ho anche scritto "in parte qua" per sottolineare che son state sollevate ANCHE due questioni diverse, ovvero in riferimento ad articoli diversi ...
    La Corte costituzionale, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art.323 , in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost. e la manifesta infondatezza della questione di legittimità in riferimento all'art. 79 Cost. , evidentemente ha usato strumenti giuridici diversi no ?
    E ti ho scritto che se questo è l'argomento "a contrario" su cui fai leva per sostenere la dubbia costituzionalità della legge, ti ha già risposto la consulta..
    Cmq ti ho preso in parola , e ho trovato questo :
    http://it.wikipedia.org/wiki/Romano_Prodi
    Riporto i passi piu' significativi :
    L'inchiesta fu nota dal 23 febbraio 1996 e portò a una sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare il 22 dicembre 1997, con la più ampia formula di proscioglimento «perché il fatto non sussiste». Il GUP Eduardo Landi citò nelle motivazioni anche la riforma dell'abuso d'ufficio, varata pochi mesi prima (il 10 luglio) su iniziativa dell'Ulivo e votata anche dalla coalizione avversaria.
    La riforma dell'abuso di ufficio era prevista nei programmi di tutte le forze politiche presentatesi alle elezioni del 1996. Il lavoro su questo argomento era già stato avviato da diversi gruppi parlamentari e dal Governo Dini fino alle elezioni dell'aprile '96. Il provvedimento nasceva quindi non per iniziativa governativa ma per iniziativa parlamentare. La riforma, fu, fin dal maggio del '96, oggetto di un confronto con i sindaci di tutti gli orientamenti politici che sollecitavano provvedimenti tesi a far superare difficoltà, resistenze e ostacoli che appesantivano il lavoro delle amministrazioni locali.
    Il giudice pronunciò una sentenza di non luogo a procedere con la più ampia formula di proscioglimento (il fatto non sussiste) e con l'acquisizione di una perizia d'ufficio che accertò la congruità del prezzo di vendita della parte della SME ceduta
    Spero proprio che non sia la stessa alla quale ti riferisci, anche se ci son non poche ( la litote è notoriamente attenuativa ) coincidenze...
    ps il busillis non è se AN l'abbia votato o meno eh, voglio capire quanto ha pesato sulla sentenza quella legge.
    Last edited by ulciscar; 8th February 2008 at 00:02.

  9. #54
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    Ma il mio repley denso di significati non ve lo cagate manco di striscio


    Hador dove sei???

  10. #55
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    Quote Originally Posted by ulciscar View Post
    già , i so bene che trattasi di due cose diverse, ho anche scritto "in parte qua" per sottolineare che son state sollevate ANCHE due questioni diverse, ovvero in riferimento ad articoli diversi ...
    La Corte costituzionale, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art.323 , in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost. e la manifesta infondatezza della questione di legittimità in riferimento all'art. 79 Cost. , evidentemente ha usato strumenti giuridici diversi no ?
    E ti ho scritto che se questo è l'argomento "a contrario" su cui fai leva per sostenere la dubbia costituzionalità della legge, ti ha già risposto la consulta..
    Cmq ti ho preso in parola , e ho trovato questo :
    http://it.wikipedia.org/wiki/Romano_Prodi
    Riporto i passi piu' significativi :
    L'inchiesta fu nota dal 23 febbraio 1996 e portò a una sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare il 22 dicembre 1997, con la più ampia formula di proscioglimento «perché il fatto non sussiste». Il GUP Eduardo Landi citò nelle motivazioni anche la riforma dell'abuso d'ufficio, varata pochi mesi prima (il 10 luglio) su iniziativa dell'Ulivo e votata anche dalla coalizione avversaria.
    La riforma dell'abuso di ufficio era prevista nei programmi di tutte le forze politiche presentatesi alle elezioni del 1996. Il lavoro su questo argomento era già stato avviato da diversi gruppi parlamentari e dal Governo Dini fino alle elezioni dell'aprile '96. Il provvedimento nasceva quindi non per iniziativa governativa ma per iniziativa parlamentare. La riforma, fu, fin dal maggio del '96, oggetto di un confronto con i sindaci di tutti gli orientamenti politici che sollecitavano provvedimenti tesi a far superare difficoltà, resistenze e ostacoli che appesantivano il lavoro delle amministrazioni locali.
    Il giudice pronunciò una sentenza di non luogo a procedere con la più ampia formula di proscioglimento (il fatto non sussiste) e con l'acquisizione di una perizia d'ufficio che accertò la congruità del prezzo di vendita della parte della SME ceduta
    Spero proprio che non sia la stessa alla quale ti riferisci, anche se ci son non poche ( la litote è notoriamente attenuativa ) coincidenze...
    ps il busillis non è se AN l'abbia votato o meno eh, voglio capire quanto ha pesato sulla sentenza quella legge.
    be sull' affidabilita di wikipedia ne possiamo parlare basta pensare a questo articolo di un blog dove si indica che i link guarda caso sulla vicenda cirio sono stati piu volte modificati.

    http://aconservativemind.blogspot.co...ire-prodi.html

    ma volendo c'e' di piu sempre contra, chiaramente sono il primo aad indicare che non mi fido dei giornali ma questo articolo de Il Giornale da una versione opposta a quella di wiki
    http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=59751&PRINT=S
    ti porto un estratto:
    Il risultato fu che a fine ’97 il Gip assolse tutti «perché il fatto non sussiste». La sentenza, però, non venne depositata entro la data stabilita (23 gennaio 1998) cosicché la Geremia non potè impugnarla. Dice Cicchitto: «A differenza di Prodi, Berlusconi non solo non ebbe bisogno di alcuna modifica legislativa di un reato, ma non ebbe la “fortuna” che ebbe Prodi di un Gip che depositasse in ritardo le motivazioni del proscioglimento in udienza preliminare, due giorni dopo il trasferimento a Cagliari del Pm che condusse l’inchiesta. Fortuna doppia dal momento che, trasferito quel Pm, nessuno della procura pensò poi di presentare appello». Quando fu possibile leggere le 48 pagine delle motivazioni, saltò agli occhi il passaggio relativo alla «nuova ipotesi di abuso» che alla luce delle modifiche legislative finisce per essere - scrive il Gip - «più favorevole all’imputato». Nel caso specifico, a Romano Prodi.
    gianmarco.chiocci@ilgiornale.it


    qui c'e' il mismatch il fatto non sussiste ma viene fatta menzione del fatto che la nuova ipotesi di abuso e' piu favorevole all imputato, e queste sono parole della motivazione della sentenza

    ora delle due una e' vera ed una e' falsa: o il fatto non sussiste come indica il dispositivo, oppure stante a quanto indica nella motivazione il giudice, il fatto non costituisce reato per la "nuova ipotesi di abuso più favorevole all’imputato"


    sono andato anche a controllare la prescrizione, se ti puo interessare si passa con l'intervento legislativo, da una prescrizione di 15 anni ad una in 5 anni, la differenza e' notevole.

    ma non e' tutto andiamo avanti, sempre con beneficio del dubbio sia chiaro,
    il Pm Giuseppa Geremia chiese il rinvio a giudizio per Prodi, ma fu trasferita a Cagliari prima di depositare l'appello che per altro aveva gia indicato voler depositare, chi assunse l'incarico non lo fece trovando ineccepibile la sentenza.

    cmq cerca ancora e vedrai che non tutto "fila" come indica wikipedia che volendo posso cambiare quanto indica pure io facendomi un account, e' chiaro la destra dira in un modo e la sinistra in un altro ma la logica indica un solo "modo"... sopra ti do qualche spunto di riflessione
    Last edited by McLove.; 8th February 2008 at 00:29.
    Non ho mai rivolto a Dio altro che una preghiera, molto breve: "Dio, rendi ridicoli i miei nemici". E Dio l'ha esaudita. -Voltaire-

  11. #56
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    Quote Originally Posted by McLove. View Post
    be sull' affidabilita di wikipedia ne possiamo parlare basta pensare a questo articolo di un blog dove si indica che i link guarda caso sulla vicenda cirio sono stati piu volte modificati.
    http://aconservativemind.blogspot.co...ire-prodi.html
    ma volendo c'e' di piu sempre contra, chiaramente sono il primo aad indicare che non mi fido dei giornali ma questo articolo de Il Giornale da una versione opposta a quella di wiki
    http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=59751&PRINT=S
    ti porto un estratto:
    Il risultato fu che a fine ’97 il Gip assolse tutti «perché il fatto non sussiste». La sentenza, però, non venne depositata entro la data stabilita (23 gennaio 1998) cosicché la Geremia non potè impugnarla. Dice Cicchitto: «A differenza di Prodi, Berlusconi non solo non ebbe bisogno di alcuna modifica legislativa di un reato, ma non ebbe la “fortuna” che ebbe Prodi di un Gip che depositasse in ritardo le motivazioni del proscioglimento in udienza preliminare, due giorni dopo il trasferimento a Cagliari del Pm che condusse l’inchiesta. Fortuna doppia dal momento che, trasferito quel Pm, nessuno della procura pensò poi di presentare appello». Quando fu possibile leggere le 48 pagine delle motivazioni, saltò agli occhi il passaggio relativo alla «nuova ipotesi di abuso» che alla luce delle modifiche legislative finisce per essere - scrive il Gip - «più favorevole all’imputato». Nel caso specifico, a Romano Prodi.
    gianmarco.chiocci@ilgiornale.it

    qui c'e' il mismatch il fatto non sussiste ma viene fatta menzione del fatto che la nuova ipotesi di abuso e' piu favorevole all imputato, e queste sono parole della motivazione della sentenza
    ora delle due una e' vera ed una e' falsa: o il fatto non sussiste come indica il dispositivo, oppure stante a quanto indica nella motivazione il giudice, il fatto non costituisce reato per la "nuova ipotesi di abuso più favorevole all’imputato"
    sono andato anche a controllare la prescrizione, se ti puo interessare si passa con l'intervento legislativo, da una prescrizione di 15 anni ad una in 5 anni, la differenza e' notevole.
    ma non e' tutto andiamo avanti, sempre con beneficio del dubbio sia chiaro,
    il Pm Giuseppa Geremia chiese il rinvio a giudizio per Prodi, ma fu trasferita a Cagliari prima di depositare l'appello che per altro aveva gia indicato voler depositare, chi assunse l'incarico non lo fece trovando ineccepibile la sentenza.
    cmq cerca ancora e vedrai che non tutto "fila" come indica wikipedia che volendo posso cambiare quanto indica pure io facendomi un account, e' chiaro la destra dira in un modo e la sinistra in un altro ma la logica indica un solo "modo"... sopra ti do qualche spunto di riflessione
    eh e invece il link del giornale di berlusconi è affidabile si .....
    che poi scrive un fracco di cazzate ( strano che non le hai notate in questo caso) , ovvero che il gip (sic!!!) avrebbe emesso sentenza...
    vedi, per un giurista i commenti di un giornalista sono fini a se stessi, e tu lo sai bene, solo che quando ti conviene, evidentemente , ci passi sopra.
    Speravo mi portassi links del tutto differenti (cosi' che potessi spiegarmi quel che dicevi, riferendoti a processi diversi ) ma è proprio lo stesso fatto .
    I commenti che mi porti sulle date di deposito della sentenza, sul fatto che il pm fu trasferito ( qui ometti giustamente di precisare che il CSM aveva accusato il procuratore capo che aveva affidato l'inchiesta al pm procedente di conoscere e frequentare il famoso Squillante, sai chi è no ? ) , sono IRRILEVANTI
    Per un giurista ( quale sei) deve rilevare solo una cosa : che c'è una sentenza di un gup ( Landi) che assolve prodi con la formula piu' ampia , ovvero che il fatto non sussiste .
    Sai che vuol dire ?
    Vuol dire negare il presupposto storico dell'accusa .
    Il dire, come facevi falsamente tu ( visto che "il giornale" non mi ha smentito nell'UNICA parte che mi interessava ovvero non ha potuto negare che la sentenza parla di "fatto che non sussiste") che c'è stato il proscioglimento " perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato" ( quindi parlare di abolitio criminis e di legge ad personam) è formula peggiore e meno favorevole all'imputato della prima, tant'è che prodi non avrebbe potuto nemmeno appellarla questa sentenza.
    Spieghiamo a tutti che in base a quella sentenza non è che prodi si sia salvato per la leggina ad hoc, ma perchè IL FATTO NON SUSSISTE
    Mi dispiace ma hai detto una pesante falsità, e visto il rigore con cui documenti le tue affermazioni, mi viene da pensare che lo sapessi pure ( cosi' si spiega perchè i links non li fornivi) .
    Lei puo' dire ( la pm ) quel che le pare , ricorda che rappresenta l'accusa , ed un GIUDICE (quindi terzo) le ha dato torto ( leggo anche che ha disposto perizia d'ufficio che dava ragione a prodi)
    Il resto è fuffa, come è fuffa il fatto che il gup ripercorra la recente innovazione normativa , cosa perfettamente lecita e che non dimostra NULLA se è stato assolto perchè il fatto non sussiste.
    Sono francamente deluso .
    p.s. non è wiki il prob, a me basta vedere ( ma ci so N link, se vuoi li metto, non ultimo quello che posti te) che la sentenza parla di "fatto non sussiste".
    Questo perchè una cosa è la rete e i giornalisti, ma sulle " formulette " (che per chi capisce non lascian dubbi e lo sai ) non possono inventarsi NIENTE , e preferisco credere ad un giudice che a belpietro ( che, ripeto, cmq la formuletta la mette) .
    Last edited by ulciscar; 8th February 2008 at 00:58.

  12. #57
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    Capisco poco ma faccio il mio più uno: una legge vieta un azione----> io faccio quell'azione--> cometto un reato---> sono colpeve del fatto.

    la legge viene cambiata --> io faccio quell'azione--> NON commetto un reato--> il fatto non sussiste.

    No?

    O tu dici che il fatto non sussiste vuol dire "non ha commesso l'azione e basta"?

    [Chiedo eh]

    Se è così allora se avesse comesso il fatto ma risultato poi innocente perchè la legge è stata cambiata che "formula" assolutiva, invece di "il fatto non sussiste", sarebbe stata usata?
    Last edited by Hudlok; 8th February 2008 at 01:07.

  13. #58
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    Quote Originally Posted by ulciscar View Post
    eh e invece il link del giornale di berlusconi è affidabile si .....
    che poi scrive un fracco di cazzate ( strano che non le hai notate in questo caso) , ovvero che il gip (sic!!!) avrebbe emesso sentenza...
    vedi, per un giurista i commenti di un giornalista sono fini a se stessi, e tu lo sai bene, solo che quando ti conviene, evidentemente , ci passi sopra.
    Speravo mi portassi links del tutto differenti (cosi' che potessi spiegarmi quel che dicevi, riferendoti a processi diversi ) ma è proprio lo stesso fatto .
    I commenti che mi porti sulle date di deposito della sentenza, sul fatto che il pm fu trasferito ( qui ometti giustamente di precisare che il CSM aveva accusato il procuratore capo che aveva affidato l'inchiesta al pm procedente di conoscere e frequentare il famoso Squillante, sai chi è no ? ) , sono IRRILEVANTI
    Per un giurista ( quale sei) deve rilevare solo una cosa : che c'è una sentenza di un gup ( Landi) che assolve prodi con la formula piu' ampia , ovvero che il fatto non sussiste .
    Sai che vuol dire ?
    Vuol dire negare il presupposto storico dell'accusa .
    Il dire, come facevi falsamente tu ( visto che "il giornale" non mi ha smentito nell'UNICA parte che mi interessava ovvero non ha potuto negare che la sentenza parla di "fatto che non sussiste") che c'è stato il proscioglimento " perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato" ( quindi parlare di abolitio criminis e di legge ad personam) è formula peggiore e meno favorevole all'imputato della prima, tant'è che prodi non avrebbe potuto nemmeno appellarla questa sentenza.
    Spieghiamo a tutti che in base a quella sentenza non è che prodi si sia salvato per la leggina ad hoc, ma perchè IL FATTO NON SUSSISTE
    Mi dispiace ma hai detto una pesante falsità, e visto il rigore con cui documenti le tue affermazioni, mi viene da pensare che lo sapessi pure ( cosi' si spiega perchè i links non li fornivi) .
    Lei puo' dire ( la pm ) quel che le pare , ricorda che rappresenta l'accusa , ed un GIUDICE (quindi terzo) le ha dato torto ( leggo anche che ha disposto perizia d'ufficio che dava ragione a prodi)
    Il resto è fuffa, come è fuffa il fatto che il gup ripercorra la recente innovazione normativa , cosa perfettamente lecita e che non dimostra NULLA se è stato assolto perchè il fatto non sussiste.
    Sono francamente deluso .
    p.s. non è wiki il prob, a me basta vedere ( ma ci so N link, se vuoi li metto, non ultimo quello che posti te) che la sentenza parla di "fatto non sussiste".
    Questo perchè una cosa è la rete e i giornalisti, ma sulle " formulette " (che per chi capisce non lascian dubbi e lo sai ) non possono inventarsi NIENTE , e preferisco credere ad un giudice che a belpietro ( che, ripeto, cmq la formuletta la mette) .

    vedi evidentemente non comprendi una cosa, strano perche da come parli sembra che hai studiato giurisprudenza ma forse non hai completato gli studi oppure non usi il titolo di studio per professione.

    poco fa ti dicevo, mi tocca quotarmi nei pezzi che salti:

    qui c'e' il mismatch il fatto non sussiste ma viene fatta menzione del fatto che la nuova ipotesi di abuso e' piu favorevole all imputato, e queste sono parole della motivazione della sentenza
    ora delle due una e' vera ed una e' falsa: o il fatto non sussiste come indica il dispositivo, oppure stante a quanto indica nella motivazione il giudice, il fatto non costituisce reato per la "nuova ipotesi di abuso più favorevole all’imputato"
    e che il fatto che nella motivazione sia indicato cosi lo indica anche la tua bella wikipedia eh

    da come parlavi mi sembravi un collega davo per scontato che a qualcuno che mastica di diritto la prima cosa che nota e' la difformità tra quanto esposto nella motivazione e quanto indicato nel dispositivo.

    evidentemente la tua conoscenza, frammentaria, del diritto non ti fa pensare a quello che chiunque, avendo una minima base avrebbe pensato: umh dispositivo e motivazione che affermano cose diverse???
    a sto punto prendi e studia l'art 606 c.p.c alla lettera e) e' il ricorso per cassazione per illogicita', contradditorieta' della motivazione, ma invero nemmeno e' stato fatto appello e guardacaso dopo il trasferimento del Pm in altra sede, ed il pm che l'ha sostituita ha trovato la sentenza pefetta? naaaahh pure un coglione che ha solo dato procedura penale nota il vizio.

    Ora il credulone chi e' io o tu? un qualunque pm avrebbe operato in quel modo, a maggior ragione, se aveva precedentemente chiesto il rinvio a giudizio e queste non sono supposizioni ma la prassi, che io vedo tutti i giorni, di te non so.


    Insomma metti da parte la tua loquacia che nulla afferma, non me ne frega un cazzo di vincere o perdere con te, le misure del pene le facevo quando ero più piccolo e comunque madre natura mi ha molto ben fornito (almeno cosi dicono se non mi vogliono troppo bene per non farmi restare male ).
    Di sostanza ne dici molto poca e indichi cose che do per scontate (sono il primo ad indicare che di quanto detto dai giornali non mi fido, supongo che tu sappia leggere, visto che lo fai be nel mio post precedente cosa non ti e' chiaro di quanto sempre scrivevo sopra e che qua mi riquoto:
    chiaramente sono il primo ad indicare che non mi fido dei giornali
    io ti sto parlando di fatti riconsocitui anche dalla tua fonte sebbene la tua fonte sia, wikipedia e proprio per quella notizia ti fornisco link dove si discute di come quella stessa notizia sia stata piu volte cambiata in modo piu o meno favorevole a prodi e tu mi monti un casino, ma seifuori come un balcone o oggi c'era lo sconto sulla tequila?

    del blog che indica come le info su wiki anzi quell info di wiki venga modificata, non fai alcuna menzione? cosa fai selezioni quello a cui rispondi e quello a cui non ti conviene?


    Inizia a ragionare, se ne sei capace.

    Sopratutto cosa non ti e' chiaro che la motivazione della sentenza (sai cosa e' la motivazione di una sentenza o devo spiegarti la teoria prima, come e' stato per la differenza tra ordinanza e sentenza della c.costituzionale?) riporta le seguenti frasi che si usano per la formula il fatto non costituisce reato?
    "nuova ipotesi di abuso più favorevole all’imputato"
    se il fatto non susssiste perche il giudice indica nella posizione di prodi che la sua posizione cambia con la riforma dell abuso d'ufficio? e' illogico e quindi e' motivo di ricorso per cassazione.
    o la motivazione e' falsa o il dispositivo e' mendace, ma anche di questo non ti curi, no?

    ti curi piu di quanto dice wikipedia o le riviste che di quanto di divergente indica la motivazione ed il dispositivo della sentenza..be se per te e' cosi... mettiamoci a parlare di puttane e' più edificante

    Consiglio: se lavori con il diritto sei abbastanza lacunoso, non pensare al ricorso in cassazione per una motivazione contraddittoria ed illogica e' da pazzi, se non ci lavori allora resta più sul concreto.

    se infine sei un fanboy/leccaculo (e' dubitativo non ti sto offendendo eh), be con quelli come te non ho intenzione di perdere tempo.

    tanto chi ha un briciolo di cervello e' arrivato a capire dove sta il problema.

    Qua chi sta facendo una crociata, senza nemmeno avere la conoscenza base per farla sei tu, mi spiace debba scornare su questo muro, ma non hai mantenuto dei toni amichevoli.

    au revoir.
    Last edited by McLove.; 8th February 2008 at 01:38.
    Non ho mai rivolto a Dio altro che una preghiera, molto breve: "Dio, rendi ridicoli i miei nemici". E Dio l'ha esaudita. -Voltaire-

  14. #59
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    vabbè ora sei andato proprio sul ridicolo.
    Parli come se avessi in mano la sentenza e la leggessi, eppure sappiamo entrambi che non è cosi' .
    Il riferimento che tu fai alla parte motiva è riportato dai giornalisti e non nego che ci sia, il problema è che tu, con estrema disonestà intellettuale ( e prescindendo dalle illecebre che mi tributi per le quali posso disinvoltamente risponderti con l'adagio absit iniuria verbis ) , FINGI di averla in mano .
    La sentenza ha in sè la parte motiva, che potrebbe essere di una pagine, di due, di trecento pagine.
    PERO', dal fatto che, sui giornali, è riportato che il giudice commenti la recente riforma legislativa (piu' favorevole all'imputato) ,er poi NON CONCLUDA col proscioglimento "perchè non è previsto dalla legge come reato" ma con la formula piu' ampia , HAI IL CORAGGIO di sollevare mille dubbi sulla eventuale efficacia di detto intervento normativo su quella decisione.
    Prescindendo dalla spocchia e dalla saccenza del tuo reply, non c'è proprio limite alla disonestà intellettuale.
    Perchè spieghiamolo ai cari lettori del forum ( a quei pochi che hanno il coraggio di leggerci sinora) , non esiste un avvocato che pretenda di commentare una sentenza senza leggerla.
    Esiste l'avvocato serio che, leggendo che il fatto non sussiste (dispositivo) , conosce la differenza con l'altra e peggiore ipotesi e capisce che , quindi, NON C'ENTRA UN CAZZO con la riforma.
    Esiste l'avvocato poco serio e fazioso che, leggendo di una riga riportata nella parte motiva ( che fa riferimento alla riforma) , ha il coraggio di sostenere di conoscere la motivazione , o, quantomeno, che la decisione si regge pure su quella parte (mentre se fosse cosi' avrebbe dovuto pronunciare l'altra formuletta, che il giudice non ha pronunciato ).
    E' talmente evidente si trattasse di un incidenter tantum, come ce ne sono N nelle sentenze, che il fatto che glissi pure su questo è davvero pietoso.
    PS i toni cambiano quando mi accorgo che in pratica stai raccontando cazzate dall'inizio del thread e, sgamato, continui a arrampicarti sugli specchi.
    Vuoi sottoporci la motivazione del giudice riportata nella sentenza ( cosi' ridiamo tutti) oppure dovremmo credere che quella riga decontestualizzata costituisca la parte motiva ?
    Se vogliamo commentare una sentenza e capire se si contraddice col dispositivo mi porti tutto il testo, non mi ritaglio una riga ( di 1, 10 o 300 pagine e hai la presunzione di affermare che ha deciso in base a quel riferimento) , in difetto ci fermiamo al dispositivo, che ti dà torto marcio.
    Edit : ao' ma è na fissa sta cosa della misura del pene ...come mai la tiri sempre in ballo ?
    Last edited by ulciscar; 8th February 2008 at 01:40.

  15. #60
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    te lo riassumo qua citando le tue "fonti" (il giornale ), che dice :
    " Quando fu possibile leggere le 48 pagine delle motivazioni, saltò agli occhi il passaggio relativo alla «nuova ipotesi di abuso» che alla luce delle modifiche legislative finisce per essere - scrive il Gip - «più favorevole all’imputato». Nel caso specifico, a Romano Prodi."
    Quindi, giudice che deposita sent. con 48 pagine di motivazione e che dice (ok) che la (nuova) legge è piu' favorevole all'imputato. DICO, lo scrive in mezzo a QUARANTOTTO PAGINE.
    non scrive che lo assolve PERCHE' applica quella legge che è piu' favorevole, pero' scrive che è piu' favorevole.
    QUESTI SONO FATTI
    ALTRO FATTO : il dispositivo dice il fatto non sussiste.
    Sappiamo bene che, se avesse applicato la nuova legge, avrebbe usato altra formula, ovvero il fatto non è previsto dalla legge come reato.
    Tu, pero', dal fatto che il giudice ha scritto che quella legge è piu' favorevole (cosa verissima e che poteva scrivere ) , sostieni che si contraddice con il dispositivo, senza leggere ovviamente le 48 pagine di sentenza
    E dici , quindi, che prodi si fa le leggi ad personam. Gratz, bell'esempio di coerenza intellettuale.
    ps sto aspettando che tu mi dica "basta, non c'è piu' da parlare, non capisci...in genere finisce cosi' quando finiscono gli argomenti
    Last edited by ulciscar; 8th February 2008 at 01:48.

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