con il decreto n. 127 del 21 settembre 2021 pubblicato in G.U. del 21.9.2021 il Governo ha emanato, fra l’altro,disposizioni in riferimento al c.d “obbligo di Grean Pass”, in ambito lavorativo nel settore privato. Si fornisco in estrema sintesi gli obblighi da rispettare cui è tenuto il datore di lavoro, a far data prossimo 15 ottobre, offrendo una “scheda operativa” degli adempimenti da rispettare:
Il datore di lavoro:
a) dal 15 di Ottobre p.v, deve verificare il possesso del c.d. “green pass”, al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, sia dei dipendenti che di chiunque svolga la propria attività lavorativa nei locali dell’impresa,“anche sulla base di contratti esterni”, ovvero libero professionali o di collaborazione;
b) la verifica può essere svolta personalmente dal titolare dell’impresa o persona da questi individuata con “atto formale”;
c) ove il lavoratore sia privo di “green pass” sarà considerato “assente ingiustificato” fino alla presentazione della predetta certificazione; il lavoratore non avrà diritto alla retribuzione ma conserverà il
rapporto di lavoro, per tutto il periodo di assenza ingiustificata;
d) nelle imprese con meno di 15 dipendenti, il lavoratore dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, potrà essere sostituito da altro lavoratore assunto con specifico contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta. In tale periodo il rapporto di lavoro è sospeso fino al termine del contratto di sostituzione;
e) sono comminate gravi sanzioni pecuniarie al datore di lavoro che non ottempera agli obblighi surrichiamati, nonchè agli stessi lavoratori che accedono ai locali di impresa senza “green pass”, salvo altre. Saranno offerti eventuali approfondimenti a seguito di ulteriori atti di prassi emessi dai competenti uffici sull’argomento.