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McLove.
ma quando parlo di onlus e beni confiscati alla mafia non voglio mettere becco nella gestione di una societa no profit o il fatto che se vuole puo spendere soldi.
il discorso e' proprio relativo ad i beni confiscati alla mafia e l'accesso o meglio concessione di essi da parte delle onlus e no profit come e' stabilito dall
art. 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche della legge 27 dicembre 2006, n. 296
che indica :
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione
civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso;
b) trasferiti al patrimonio del comune ove l' immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;
e tutte queste indicate sono onlus o associazioni no profit, insomma per quale motivo come dice la tesi strmpalata di Nortis una onlus che in base ad una legge facendone richiesta ed a determinate condizioni, puo avere un immobile a titolo gratuito dovrebbe, sempre nella sua tesi pagarlo anche di piu della base d'asta per averlo?
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