Originally Posted by
ulciscar
su quello che hai scritto sono d'accordo, ma il mio reply si riferiva esclusivamente a questo :
La differenza ( che mi pare fosse quella di cui parlava anche Glasny a proposito di un giudice che con uno straccio di prova puo' tenerti dentro ( espressione come al solito profana ma quanto ai contenuto non cosi' peregrina) sussiste eccome ed è immane a livello normativo e giurisprudenziale , quando si tratta di tenere qualcuno dentro prima della condanna definitiva per delitti e delitti di mafia , ovvero ( in sintesi per parlare a tutti) :
1 ) Per i comuni delitti (non tutti ovviamente, ad esempio per quelli puniti fino a 3 anni non sono comminabili misure cautelari ) ci vogliono gravi indizi di colpevolezza e le esigenze di cui parli tu sub 1), 2) e 3)
2) per i delitti di mafia , invece, l'art. 275 cpp, c3, presume esistente almeno una esigenza cautelare, una presunzione che puo' essere superata ( quindi un'inversione dell'onere della prova davvero...eccezionale nel nostro ordinamento ) se si prova che non ne esiste neanche una...tra l'altro la Cassazione aggiunge che l'inesistenza delle misure cautelari va desunta da elementi concreti e non da situazioni soggettive quali l'assenza di precedenti condanne o l'avere ottenuto le attenuanti generiche ( se interessa è Cass., sez. VI, 27 marzo 2003 )
Una differenza abissale che mette nella merda qualunque difensore direi, ed è giusto che sia cosi'....per il resto ovviamente, sono d'accordo ;)