In democrazia si accetta, ma non per questo si condivide e non si cerca di capire le implicazioni. E' più che giusto che ci sia dialogo e posizioni differenti.
Per quanto riguarda agli articoli di denuncia di un reato fatti da mc, non mi è chiara una cosa. Fino al 2002, vedi
qui, una struttura ospedaliera che non denunci un immigrato clandestino di fatto non compie reato, in quanto "Il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nello Stato" prevede
Code:
“chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni”
ma non ci sarebbe profitto nel prestare cure mediche ad un clandestino, onde per cui, non sussistendo reato, non è obbligata (non compie reato) a denunciare la clandestinità di un paziente, e neanche quindi a controllarne le generalità fornite. Riporto la parte più comprensibile
Code:
Per la dottrina prevalente, deve ritenersi in condizione d’illegalità non solo chi, sottraendosi ai controlli alla frontiera, è entrato in Italia clandestinamente, ma anche chi “si trovi in condizioni di permanete violazione delle norme in materia d’immigrazione”, così ad es. chi ha un permesso di soggiorno irregolare (mai conseguito, o scaduto, o non rinnovato oppure revocato). E’ chiaro che, proprio perché il 5 comma dell’art.12 p unisce l’agevolazione dell’abusivo soggiorno per trarre ingiusto profitto, non incorrerà in sanzione colui che aiutando un clandestino, a maggior ragione se versi in stato di bisogno, dimostri di aver agito senza fini di lucro ossia aver di agito per semplice spirito umanitario.
Andando a vedere il testo che modifica queste disposizioni, articolo 19 dell'atto 733 disponibile
qui, l'aggiunta di testo non modifica il reato di favoreggiamento, quindi, di fatto, credo che anche con tali modifiche il reato non sussista. A questo punto, credo stia al medico rispetto all'art. 35 del dlgs 286/98
qui, ma c'è indicato chiaramente nel comma 5
Code:
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun tipo di segnalazione all'autorita', salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano.
cancellato nello stesso atto 733 con l'emendamento 39.306
Code:
39.306
BRICOLO, RIZZI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI
Approvato
Dopo la lettera s), inserire la seguente:
«s-bis) all'articolo 35, il comma 5 dell'articolo è soppresso».
Di conseguenza
il medico compie reato, e non mi sembra ci sia mai stato un buco legislativo, semplicemente prima
non era reato per il medico, ora lo è sicuramente.
Ribadisco che questo, se da una parte scoraggia l'immigrazione, allontana gli immigrati clandestini comunque presenti sul territorio dalle strutture pubbliche, con una perdita di controllo diretto sullo stato sanitario di una parte della popolazione, anche se clandestina