
Originally Posted by
marlborojack
Sempre dallo stesso regolamento, per il testo vedi il mio post precedente art. 35 del dlgs 268/98, riporto i comma rilevanti
Per quanto riguarda i post precedenti, trovo interessante l'articolo successivo, il 36, che regola la concessione di visto per gli stranieri che vogliano farsi curare in Italia
Lo stesso fondo sanitario nazionale, secondo il comma 2, si accolla le spese sostenute in ambito umanitario, quindi credo che mi andrò a vedere se sia possibile che si prospetti un tale scenario: Nel caso in cui il medico si trovi di fronte ad un clandestino, è possibile che oltre alla denuncia, ai sensi dell'articolo 12, possa richiedere un visto per la cura del paziente? Ovviamente mi riferisco ai casi di emergenza dove sia necessaria ad esempio la quarantena (leggi ad esempio malattie altamente infettive come meningite, ecc..). A quel punto il pagamento delle cure da parte del fondo sanitario rimane, e l'abrogazione del comma 5 porterebbe comunque ad una maggiore regolamentazione del flusso di immigrati, costringendo la struttura sanitaria, tramite la denuncia del medico, a "regolarizzare temporaneamente" il malato. Da questo punto credo che il buco legislativo fosse allora la "non piena regolarità" dell'iter precedente all'atto 733, dove, tramite il comma 5, venivano registrati i farmaci e messi in conto spese, ma denunciando il clandestino le informazioni da lui fornite potevano essere false, per cui, sicuramente il conto lo pagavamo noi con le tasse. Con la denuncia invece, almeno si saprà per chi paghiamo e può esserne accertata l'indigenza o la non possibilità di sostenere tutte le spese