ancora una volta devo smentirti sulle tue conoscenze legali, mi spiace estrema ma sembra che ogni volta scrivi la cosa meno giusta nel posto meno giusto.
no non e' solo in italia illegale ne vi e' un nterpretazione distorta del testo di legge della legge urbani, gia prima di quella legge era cmq presente.
andiamo dall inzio non so se ti ricordi la sentenza della corte di cassazione che i media titolarono a gran voce come il file sharing legale(caso palese che i media non capiscono un cazzo e voi avidi lettori ingogliate merda :P avreste dovuto legger ei commenti di sto fatto sulle riviste giuridiche come Guida al Diritto dove la perculatione era da delirio).
be la suddetta sentenza si riferiva alla normativa prima del 2000 dove era presnete la indicazione dello scopo di lucro o fini di lucro.
Quei ragazzi di torino che avevano approntato un server ftp vennero prosciolti proprio per la formulazione di "scopo di lucro" presente in tale normativa che si riferiva ad i fatti, ne traevano profitto non lucro (per i significati giuridici di lucro e profitto ti rimando semplicemente a google, brevemente il profitto e' generico come anche il mancato esborso di soldi per acquistare una cosa rientra nel profitto, ma non gia nello scopo di lucro che e' un "aumento del patrimonio").
con la legge 43/2005 (legge urbani) le parole scopo di lucro o fini di lucro sono state modificate con il semplice Profitto ovvero anche il risparmio che un individuo ottiene non comprando l'originale, proprio l'opposto di quello che indichi infatti le fazione avverse richiedevano la reintegrazione dello scopo di lucro e non gia un profitto (mancata spesa)
l'ultima riforma in materia oltretutto prevede due fattispecie di reato
171 ter reclusione da 3 mesi a 3 anni ed euro da 2582 a 15.493 per chi mette a disposizione del pubblico un opera d'ingegno protetta o parte di essa
171 bis reclusione da 3 mesi a 3 anni ed euro da 2582 a 15.493 per la duplicazione abusiva di software.
questo in ambito italiano ma andiamo a valutare visto che affermi che
ti linko una serie di direttive della cee dove troverai esattamente tutto quanto trovi nell ordinamento italiano, come sai o saprai le direttive devono essere applicate dagli stati membri, e la normativa attuale e' in piena armonia con l dettato Europeo, dettato anche precedente alla legge urbani stessa.
IPR enforcement 2004/48
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/...it00160025.pdf
direttiva che e' stata recepita in italia
Ipred 2 (acronimo di Intellectual Property Rights Enforcement Directive)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/Lex...6_0168it01.pdf
approvata dal parlamento europeo
ma senza andare a scomodare atti cosi recenti ti basta la Direttiva 2001/29/CE di ben 6 anni fa.
insomma praticamente tutto l'opposto di quanto dici sembra quasi un dejavu di quando dicevi che il falso in bilancio non era reato, bo forse in Estremopoli, non in Italia, ne in Europa.
per rimanere invece in tema all articolo e' molto interessante l'art. 6 bis dell' Ipred 2 che prevede il dovere per gli Stati membri di punire il ricorso abusivo a minacce di azioni penali effettuato dal titolare di diritti.
esattamente quanto sta capitando con queste email mandate da Logistep.