il fatto che l'azione era terminata o meglio la distinzione che fai nel reato della sentenza del 2003 o nei fatti di arezzo e' errata.
a meglio capire quando si interrompe un reato, indichiamolo cosi in maniera impropria, e' lo stesso concetto di Flagranza del reato.
E’ in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi,subito dopo reato,è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che gli abbia commesso il reato immediatamente prima
E' un errore abbastanza approssimativo quello che viene fatto in questo caso cioe ritenere concluso il reato come fai in un caso ed non nell altro
a questa tua affermazione del tuo primo post

Originally Posted by
Mjolnir Stormhammer
In definitiva io non credo che ad arezzo sia stato un uso legittimo delle armi, dato che la violenza non era in atto, la resistenza dei giovani mi pare sia configurabile come passiva e il poliziotto non era costretto dalla necessita a respingere una violenza o vincere una resistenza dell'autorita.
ti ho ripetuto per tre volte che e' errato ritenere il reato concluso e che ad arezzo non erano _ormai_semplicemente in fuga, come affermavi, ma il reato perdurava, e la stessa medesima cosa avviene nel caso della sentenza del 2003 per un differente reato e successivo inseguimento.
l'arrivo della polizia e la fuga o il fatto che il reato e' stato compiuto immediatamente prima (e nel caso concreto la polizia arriva _durante_ la rissa) fa si che non si puo indicare, come fai, che il reato era terminato ed erano "semplicemente in fuga" ma si era ancora in Flagranza di reato. esattamente come nel caso che a tuo modo di pensare ritieni invece lecito nel caso della sentenza del 2003, perche di fattispecie diversa
sulla circostanza che indichi sempre della sentenza del 2003 "che operavano anche al fine di impedire che essi continuassero a costituire un gravissimo pericolo per l'incolumità pubblica, soprattutto dei pedoni e dei soggetti che, numerosi, circolavano con le biciclette" chiaramente in autostrada non ci sono passanti e biciclette ma non sapendo le modalita' della fuga dell auto dei tifosi laziali perché negarla a priori? oltretutto e questo a mio avviso e l'errore che fate e cercare di indicare elementi fattuali che non conosciamo ne possiamo conoscere ad avvalorare una tesi o un altra mentre
il discorso era nato solo sulla possibilità di legittimo uso di armi e come ho argomentato di come l'uso di armi fosse legittimo in base, al di la delle norme interne del art. 2 della cedu semplicemente per compiere un arresto.
invece cercate di
cavillare in un modo o in un altro, oltretutto io di cavilli ci vivo, per andare contro un affermazione che estranea al fatto concreto e di cui non si conoscono gli elmenti fattuali ne in un senso ne in un altro date vigore a quelli ad avvalorare il vs modo di pensare negate a priori invece quelli contra, il che e' abbastanza esilarante ma se vi piace continuiamo cosi, non mi tiro certo io indietro eh
Andiamo alla rissa e la previsione dell arresto facoltativo, gia di per se il termine facolta' implica una possibilità di scegliere, da parte del poliziotto. Sulle circostanze che devono indurre il poliziotto a propendere se esercitare questa facolta' o meno, le indico in seguito come compaiono nello stesso codice, ora mi preme evidenziare che anche nei casi di arresto viene sondata la illegittimità dell arresto attraverso l'istituto della convalida dell arresto, questo semplicemente per evidenziare che in caso di arresto in flagranza obbligatorio il poliziotto DEVE arrestare se non lo fa legittimamente c'e' l'istituto predetto a sondare.
In caso di arresto in flagranza facoltativo il poliziotto e messo dinnanzi ad una scelta, scelta indirizzata da dei coefficenti o parametri (e anche su questi coefficienti può andare in errore volendo, non pensate al poliziotto come robocop e' uomo anche lui) e sempre su tale arresto c'e' l'istituto successivo da parte del giudice della convalida anche il facoltativo.
ristretto il campo dell arresto, andiamo ad esaminare cosa fa propendere un poliziotto ad esercitare questa facoltà, cioè in altre parole in questi casi indicati, che implicano una ponderazione del poliziotto, deve compiere l'arresto facoltativo:
- gravità del fatto
- luogo e tempo dell'azione
- casuali del fatto
- danno provocato
- mezzi e modalità dell'azione delittuosa
- pericolosità del soggetto
Ora, al di la delle ricostruzioni che sono state fatte quindi la presenza delle armi il fatto di essere incappucciati il numero elevato di persone i danni provocati e le lesioni personali bada che nel concetto di diritto di lesione personale e' un semplice ematoma guaribile entro 20 gg, cioe da 1 giorno a 20gg eh, oltre tali giorni si entra in lesione aggravata grave o gravissima che sia, ma differenziamo, e dobbiamo farlo, il termine
giuridico di lesione da quello
pratico del senso proprio perche nel secondo comma della norma per rissa subentra l'arresto se vi e' la presenza di una lesione.
E' chiaro che una rissa tra tre pischelli fuori di una discoteca come indicavo in un altro post e' differente che una rissa con gente incappucciata e con spranghe o una rissa che implica almeno 11 persone
e le modalita del caso concreto, prontissimo ad essere sbugiardato in casi di ritrattazioni di quanto avvenuto, ma come dice jamino la ricostruzione di ieri e' la stessa indicata il primo giorno ci sono tutti i presupposti perche l'arresto facoltativo in flagranza era necessario in quel caso.
il discorso fa fatto dubitativo, chiaramente in entrambi i sensi e non come fate voi presupponendo su dati che non ho ne io ne voi che non ci siano state lesioni (fermo restando appunto fisso il tenue significato giuridico di lesione)
insomma quello che vorrei dire in parole povere e' non mistificare quanto significa
obbligatorio o facoltativo per tirare acqua al proprio mulino, il primo e' una presunzione per taluni reati (e se controlli il codice sono
veramente pochi quelli dove e' obbligatorio al di la delle fattispecie indicate positivamente come terrorismo rapina devastazione riduzione in schiavitù si parla di reati tra un minimo ed un massimo edittale dai 5 ad i 20 anni in senso generale e conoscendo le pene edittali dei reati piu diffusi si nota come sia un ipotesi veramente residuale.) il secondo invece e' una possibilità inquadrata in relazione agli eventi concreti che si trova dinnanzi la forza di polizia ed il singolo poliziotto.
il discorso sarebbe stato diverso ed avresti avuto sicuramente ragione qualora ci fossimo trovai dinnanzi una fattispecie che prevede l'arresto ed un altra che non lo prevede per nulla.
Per quanto riguarda infine il discorso del posto di blocco, al di la di quanto disposto dal codice della strada come multe e reclusione, il non fermarsi all alt di un pubblico ufficiale integra gli estremi di
resistenza a pubblico ufficiale e quindi lo stesso fatto di Non fermarsi al posto di blocco e'
un autonomo reato per cui e' previsto l'arresto.
ad un eventuale argomentazione sul concetto di resistenza passiva ed attiva in termini di posti di blocco o in termini di fuggire all arresto generico, aprendo un qualunque codice penale commentato troverai come la resistenza a pubblico ufficiale (che trova suo terreno anche quando si resiste ad un arresto)
e' Integrata anche dalla violenza impropria, cioe nei casi in cui dove non aggredendo direttamente l'agente si compiono atti tali per impedire materialmente o semplicemente ostacolare l'ufficio dell agente.
Anche l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia
NON integra una mera resistenza passiva, ma integra la fattispecie del 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale).
insomma la resistenza passiva non e' non uccidere il poliziotto in parole povere ma passivamente resistere, una qualunque "azione" atta ad evitare materialmente il compimento dell ufficio del poliziotto integra resistenza attiva.
La giurisprudenza ne e' piena di casistica ad indicarlo, se possiedi un qualunque codice commentato con la giurisprudenza ne puoi avere prontissimo riscontro, esistono poi un paio di sentenze
contra tale interpretazione o meglio delimitazione diverse degli ambiti di cosa e' passivo e cosa e' attivo .
La giurisprudenza maggioritaria ravvede passività o resistenza passiva solo nel essere appunto "passivo" quindi fisicamente
omettendo di compiere qualcosa, con l'inerzia o ostruzionismo causato da tale inerzia,nel momento in cui invece si compie un "azione" la resistenza diventa attiva, come da esempio il mero divincolarsi da un poliziotto e' resistenza attiva

edit: se c'e' qualche punto oscuro o poco comprensibile o se non ti ho esaustivamente risposto a qualcosa ti prego di evidenziarmelo
Traigon ciuccia.